Non aspettare l’ultimo giorno!
Il 31 marzo 2021 scadrà il termine per presentare la domanda di disoccupazione agricola, l’indennità che può essere richiesta dai lavoratori agricoli dipendenti che nel corso del 2020 hanno cessato il loro rapporto di lavoro, per termine, risoluzione del contratto o licenziamento. In particolare, spetta a:
• operai agricoli a tempo determinato;
• piccoli coloni;
• compartecipanti familiari;
• piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
• operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.
Per queste categorie di lavoratori, dunque, si apre la corsa per richiedere la disoccupazione e l’eventuale assegno al nucleo familiare.
Non c’è molto tempo per la presentazione delle domande e, vista la situazione legata al Covid, è bene muoversi in tempo per evitare di trovarsi in difficoltà per l’accesso in ufficio che, ricordiamo, è sempre operativo!
Importo
L’importo è calcolato sulla base della retribuzione: 30% per i lavoratori con contratto a tempo determinato, 40% per quelli a tempo indeterminato.
L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:
• le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
• le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
• le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.
Modalità di pagamento
L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un’unica soluzione.
L’interessato dovrà indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
• accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell’IBAN);
• bonifico presso lo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo per importi fino a 1.000 euro), previo accertamento dell’identità del percettore, tramite:
- documento di riconoscimento;
- codice fiscale;
- consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all’interessato via posta.
L’indennità non viene corrisposta se la domanda viene presentata oltre il termine di scadenza.
Contribuzione figurativa
Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici) le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.
Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide ai fini del diritto alla pensione anticipata.
Prestazioni accessorie: ANF
Contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola può essere avanzata la richiesta dell’ANF (l’assegno al nucleo familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di 5 anni.
L’Inps eroga l’assegno per il nucleo familiare sull’indennità di disoccupazione spettante e, limitatamente agli operai agricoli a tempo determinato, sull’attività lavorativa prestata.
I requisiti relativi al reddito ed alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. La percezione dell’assegno è, però, legata alla durata dell’attività lavorativa.
Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell'anno solare meno di 101 giornate di lavoro agricolo, l'assegno al nucleo familiare compete:
• per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%);
• per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa, detraendo dal parametro 270 le giornate lavorate e quelle indennizzate ad altro titolo fino ad un massimo di 180 giorni.
Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell'anno solare un numero pari o maggiore alle 101 giornate di lavoro agricolo, l'assegno al nucleo familiare compete per l'intero anno (312 giorni) sull’attività lavorativa.
L'assegno al nucleo familiare compete anche per le giornate di inattività, causata da infortunio o malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, a condizione che il lavoratore agricolo:
• presenti la domanda tramite mod. AF4/AGR/SPEC (SR15);
• sia iscritto o abbia titolo all'iscrizione negli elenchi agricoli per un numero di giornate non inferiori a 51;
• abbia lavorato in agricoltura per almeno 6 giorni nei trenta giorni precedenti il verificarsi dell'evento.
Sussistendo le precedenti condizioni, la durata dell'erogazione sarà:
• Nel caso di infortunio e malattia professionale: per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall'INAIL, fino ad un massimo di tre mesi.
• Nel caso di malattia: per tutto il periodo per il quale viene corrisposta l'indennità di malattia.
• Nel caso di gravidanza e puerperio: limitatamente al periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilito dalla legge.
Dimissioni
Nel caso di dimissioni volontarie non si ha diritto alla prestazione mentre, per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l'INPS ha accolto l'orientamento indicato nella sentenza 269/2002 della Corte Costituzionale, che prevede il pagamento della disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni "per giusta causa":
• mancato pagamento della retribuzione;
• molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
• modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
• mobbing, crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori o dei colleghi;
• notevoli variazioni delle condizioni di lavoro;
• spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive";
• comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Le dimissioni non precludono il diritto alla disoccupazione neppure nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (dalla data di gestazione - 300 giorni prima della data presunta del parto - fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino.
(Fonte: INPS)