Al giorno d’oggi la volontà di crearsi una nuova famiglia è particolarmente sostenuta dallo Stato che fornisce una molteplicità di agevolazioni, congedi, benefici e contributi per le neomamme.
Facciamo chiarezza!
#Congedo di maternità
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio. In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l'astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità). Il diritto al congedo è previsto anche in caso di adozione o affidamento di minori.
Il congedo di maternità spetta a lavoratrici dipendenti assicurate all'INPS, apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo, disoccupate o sospese, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del citato Testo Unico maternità/paternità (TU), lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell'anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante, lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), lavoratrici a domicilio (articolo 61 del TU), lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità dell'articolo 65 del TU), lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate in possesso del requisito contributivo previsto dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità, lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti ex INPDAP ed ENPALS) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l'amministrazione pubblica dalla quale dipendono e da cui percepiscono la relativa indennità, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 57 del TU.
Il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto.
Il periodo di astensione può riguardare periodi di gestazione antecedente i due mesi qualora sia disposta l'interdizione anticipata su disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale, se la gravidanza è a rischio, o della Direzione territoriale del lavoro se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.
Dopo il parto il congedo dura:
- tre mesi (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva;
- tre mesi più i giorni non goduti, se il parto è anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce). Questo anche nel caso in cui la somma dei tre mesi successivi al parto e dei giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto supera il limite di cinque mesi;
- l'intero periodo di interdizione prorogata disposto dalla Direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio).
La legge di bilancio per il 2019 ha introdotto, in alternativa alle consuete modalità di fruizione di cui all’articolo 16, comma 1, decreto legislativo 151/2001, la facoltà per le madri di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (circolare INPS 12 dicembre 2019, n. 148).
In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.
La data del parto è giorno a sé rispetto ai due mesi di ante partum e ai tre mesi post partum e, pertanto, tale giorno deve essere sempre aggiunto ai consueti cinque mesi di congedo di maternità.
Se il neonato è ricoverato in una struttura, pubblica o privata, la madre può sospendere anche parzialmente il congedo successivo al parto (articolo 16 bis, comma 1 del TU) e riprendere l'attività lavorativa. La madre usufruirà del periodo di congedo residuo a partire dalle dimissioni del bambino. Questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio, solo se le condizioni di salute della madre sono compatibili con la ripresa dell'attività lavorativa (articolo 16 bis, comma 2 del TU) e accertate da attestazione medica.
In caso di adozione o affidamento, la sospensione del periodo di congedo di maternità per il ricovero del minore è prevista solo per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, sempre che sia stata ripresa l'attività lavorativa (articolo 26, comma 6 bis).
Gli iscritti alla Gestione Separata che intendano astenersi dall’attività lavorativa hanno facoltà di sospendere e rinviare i periodi di maternità/paternità secondo quanto disposto dall’articolo 16 bis del Testo Unico. Permane l’obbligo di attestazione del ricovero del minore e di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa, nei confronti dei committenti, mentre verso l’Istituto sono tenuti alla sola comunicazione della data di inizio e fine del periodo di sospensione (circolare INPS 16 novembre 2018, n. 109).
In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice – dipendente o iscritta alla Gestione Separata – può astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità, tranne se rinuncia alla facoltà di fruire del congedo di maternità (articolo 16, comma 1 bis del TU, modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119).
Secondo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'adozione o l'affidamento nazionale di minore il congedo di maternità spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato prima dell'adozione.
Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in Italia del minore adottato o affidato, con il periodo di congedo che può essere fruito anche parzialmente prima dell'ingresso in Italia del minore. Se l'affidamento non è preadottivo, il congedo spetta alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti per tre mesi, anche frazionato su cinque mesi, a partire dall'affidamento del minore. Tale congedo non spetta invece alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
Il congedo di paternità (regolato dagli articoli 28 e seguenti del TU) è riconosciuto quando si verificano eventi che riguardano la madre del bambino e spetta in caso di:
- morte o grave infermità della madre. Il padre richiedente, all'atto della compilazione della domanda, indica gli estremi della madre e la data del decesso. La certificazione sanitaria di grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell'INPS, allo sportello o a mezzo raccomandata;
- abbandono del figlio da parte della madre, da attestare con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità;
- affidamento esclusivo del figlio al padre (articolo 155 bis del codice civile), il quale comunica gli elementi identificativi del provvedimento indicando l'autorità giudiziaria, la sezione, il tipo e numero di provvedimento, la data di deposito in cancelleria. Tuttavia, per accelerare la definizione della domanda, il genitore può allegare copia conforme all'originale del provvedimento giudiziario.
In caso di adozione o affidamento di minori, oltre agli eventi sopra riportati, il congedo di paternità è fruibile dal padre a seguito della rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità al quale ha diritto. La rinuncia si attesta con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità.
Il congedo di paternità, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopra elencati, dura quanto il periodo di congedo di maternità non fruito dalla madre lavoratrice, anche se lavoratrice autonoma con diritto all'indennità prevista dall'articolo 66 del TU. Se la madre è non lavoratrice, il congedo di paternità termina dopo tre mesi dal parto.
In caso di ricovero del bambino in una struttura ospedaliera, il congedo di paternità può essere sospeso, anche parzialmente, fino alle dimissioni del bambino.
Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga precedente l'inizio del congedo, quindi, solitamente, l'ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo (articoli 22 e seguenti del TU). Per gli iscritti alla Gestione Separata, se il reddito deriva da attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata, l'indennità di congedo è pari all'80% di 1/365 del reddito.
L'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro. È, invece, pagata direttamente dall'INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale a lavoratrici stagionali, operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell'indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato), lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine, lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), lavoratrici disoccupate o sospese, lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che non hanno scelto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio CA2G.
Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata il pagamento è sempre effettuato direttamente dall'INPS.
Il diritto all'indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità (o paternità). Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice o il lavoratore presentino all'INPS (prima dello scadere dell'anno) istanze scritte di data certa, dirette a ottenere il pagamento della indennità.
La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.
Per presentare domanda servono:
- Documento di identità e codice fiscale del richiedente;
- Certificato di gravidanza telematico (riportante la data presunta parto), rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL;
- In caso di gravidanza a rischio, certificato di interdizione anticipata.
#Premio alla nascita
Il premio alla nascita è un bonus di 800 euro corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura madre – cittadina italiana, comunitaria e non, regolarmente presente e residente in Italia - al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese) o alla nascita, adozione o affidamento preadottivo, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento.
Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi.
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.
Le modalità di pagamento previste sono bonifico domiciliato presso ufficio postale, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale oppure carta prepagata con IBAN.
Per presentare domanda servono:
- Documento di identità e codice fiscale della mamma;
- In caso di avvenuta nascita, codice fiscale del neonato; in caso di parto plurimo, indicazione di più minori in quanto la prestazione è riconosciuta per ogni minore;
- Certificato di gravidanza telematico (riportante la data presunta parto).
#Assegno di natalità (Bonus Bebè)
L’assegno di natalità (anche detto "Bonus Bebè") è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.
Rispetto all’assegno di natalità delle leggi degli anni precedenti, la prestazione viene rimodulata in base all’ISEE e può spettare anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o in assenza dell’indicatore stesso.
Viene riconosciuta una maggiorazione del 20% per ogni figlio successivo al primo, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra genitore e minore stesso.
In caso di parto gemellare avvenuto nello stesso giorno, se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli), la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (es. nascita di tre gemelli nel 2020, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta al secondo e al terzo nato in ordine cronologico). Se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli) la maggiorazione spetta a tutti i gemelli.
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare. Se l’assegno non può più essere concesso al genitore richiedente (perché, ad esempio, decaduto dalla potestà genitoriale o perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all’altro genitore), l’altro genitore può subentrare nel diritto all’assegno presentando una nuova domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice, che ne dispone la decadenza. In questo caso l’assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.
In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
La misura dell’assegno dipende dall’ ISEE in corso di validità:
- Valore di 160,00 euro (primo figlio) o 192 euro (figlio successivo al primo). ISEE inferiore a 7.000 euro;
- Valore di 120,00 euro (primo figlio) o 144 euro (figlio successivo al primo). ISEE tra i 7.000 e i 40.000 euro;
- Valore di 80,00 euro (primo figlio) o 96 euro (figlio successivo al primo). ISEE superiore a 40.000 euro.
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati al richiedente.
Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.
Per presentare domanda servono:
- Documento di identità e codice fiscale della mamma;
- Codice fiscale del neonato;
- ISEE.
#Bonus asilo nido
Il bonus asilo nido consiste in una misura a sostegno delle famiglie per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati.
L’articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha elevato l’importo del buono fino a un massimo di 3.000 euro sulla base dell’ ISEE minorenni, in corso di validità.
Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore.
Di seguito, gli importi massimi concedibili e la relativa parametrazione mensile:
- Bonus nido fino a 3.000 euro per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro (importo massimo mensile erogabile: 272,72 euro per 11 mensilità);
- Bonus nido fino a 2.500 euro per le famiglie con ISEE da 25.001 euro a 40.000 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità);
- Bonus nido fino a 1.500 euro per le famiglie con ISEE da 40.001 euro in su (importo massimo mensile erogabile 136,37 per 11 mensilità).
In assenza dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino a un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti.
Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.
Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.
Per presentare domanda servono:
- Documento di identità e codice fiscale della mamma;
- Codice fiscale del neonato;
- ISEE;
- Autorizzazione dell’asilo nido pubblico o privato;
- Pagamento della retta relativa al mese di frequenza per cui si richiede il beneficio (in caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino). Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021. La prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite: ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido, dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga. La documentazione di avvenuto pagamento dovrà indicare:
• Denominazione e partita iva dell’asilo nido;
• Codice fiscale del minore;
• Mese di riferimento;
• Estremi del pagamento o quietanza di pagamento;
• Nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
#Assegno di maternità
Prestazione assistenziale erogata dall’INPS, a carico dell’amministrazione comunale, in favore di madri disoccupate, casalinghe o precarie che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi, entro 6 mesi dalla data del parto. Valore di 1700 euro. ISEE inferiore a 17.416,66 euro.
#Assegno 3 figli minori
L'istanza va presentata ai comuni di residenza entro la fine di ogni anno per i nuclei con almeno 3 figli minori.
(Fonte: INPS)