Da domani, MARTEDI’ 16 MARZO 2021, l’INPS e i datori di lavoro rendono disponibile il modello CU 2021 per pensionati, lavoratori dipendenti e assimilati.
Sebbene il comunicato n. 49 del 13 marzo 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze attesti una proroga relative alle scadenze della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e conseguente consegna al percipiente al 31.03.2021 - misura che rientrerà nel decreto Sostegni, in fase di emanazione - possiamo dire che la maggioranza dei sostituti di imposta si è già mossa in vista della data prestabilita di domani.
Ma che cos’è una CU? Chi la rilascia? Come va letta?
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
CHE COSA E’
La CU, acronimo di “Certificazione Unica”, è lo strumento che i sostituti di imposta utilizzano per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi percepiti nell’arco dell’anno, nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi relativi al periodo di imposta. Indipendentemente dalla forma contrattuale o dall’orario settimanale di lavoro, tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di consegnare al lavoratore la CU, compresi quelli domestici.
QUANDO VA CONSEGNATA
La CU deve essere consegnata almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi o in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
A COSA SERVE
Sia il datore che il collaboratore familiare devono firmare la CU e conservarne una copia. Il lavoratore potrà utilizzare la certificazione, ad esempio, per:
• presentare la dichiarazione dei redditi e richiedere il bonus Irpef;
• attestare il proprio reddito in caso di rinnovo del permesso di soggiorno o richiesta di cittadinanza;
• calcolare l’ISEE;
Il datore di lavoro potrà presentare la CU in sede di dichiarazione dei redditi e richiedere alcune agevolazioni fiscali, tra cui:
• deduzione dei contributi Inps;
• detrazione del costo sostenuto per lo stipendio del lavoratore.
COSA DEVE ESSERE INDICATO
Nella CU il datore deve indicare i dati rilevanti del rapporto di lavoro:
• anagrafica del datore e del lavoratore;
• anno di riferimento della retribuzione;
• data di inizio ed eventuale fine del contratto;
• giorni lavorati;
• orario settimanale svolto;
• somme lorde erogate nell’anno;
• eventuali anticipi del TFR;
• trattenute applicate al lavoratore per i contributi INPS;
• valore del vitto e alloggio (se usufruito)
Doppia CU per i percettori di cassa integrazione e NASPI:
è obbligatorio presentare il modello 730?
Lo sapevi che i percettori di cassa integrazione e disoccupazione nel corso del 2020 saranno obbligati a presentare dichiarazione dei redditi 2021?
Questo perché ai lavoratori verranno rilasciate due certificazioni uniche - modelli CU 2021 - e ambedue le dichiarazioni ricevute saranno necessarie ai fini della messa a punto del modello 730/2021.
Nello specifico:
- il modello CU dell’INPS, da scaricare online sul portale dell’Istituto, necessario per certificare i redditi percepiti a titolo di cassa integrazione/NASPI;
- il modello CU relativo ai redditi da lavoro dipendente erogati da parte del datore, necessario per l’appunto per attestarne i redditi da lavoro dipendente.
L’obbligo di presentare la dichiarazione reddituale riguarderà tutti i lavoratori che, nel corso dell’anno, hanno avuto più di un sostituto d’imposta: tra questi rientrano coloro in cassa integrazione - che hanno beneficiato del pagamento da parte del datore di lavoro, dell’INPS e/o dei Fondi Bilaterali - nonché i lavoratori in NASPI.
Secondo i dati diffusi dagli enti accreditati, si troveranno di fronte al doppio binario per la certificazione delle somme percepite ben 16.336.902 lavoratori che, nel corso del 2020, hanno percepito la cassa integrazione con pagamento diretto da parte dell’INPS, nonché quasi 40.000 unità di disoccupati.
Come previsto in linea generale, anche in caso di CU rilasciato dall’INPS in relazione a cassa integrazione e NASPI, i dati relativi ai redditi percepiti saranno indicati all’interno del modello 730 precompilato 2021.
Doppia CU: rischio conguaglio a debito?
Una delle conseguenze previste per il lavoratore percettore di due certificazioni uniche, da parte di due datori di lavoro o da parte di datore di lavoro e INPS, è di dover fare i conti con il conguaglio a debito in seguito alla presentazione del modello 730.
In sostanza, considerando che ciascun sostituto applica le aliquote Irpef sulle somme dallo stesso erogato, sarà soltanto in sede di presentazione della dichiarazione che verrà determinato il corretto importo delle imposte dovute, sulla base del totale delle somme percepite.
Il risultato emerso comporterà, a seconda delle specifiche casistiche, un conguaglio a credito o debito.
Il rischio di dover fare i conti con un’Irpef più elevata di quella già applicata sullo stipendio, da un lato, e sull’indennità corrisposta a titolo di cassa integrazione/NASPI, dall’altro, riguarda anche i tanti lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali nel corso del 2020.
A tal proposito si ricorda che il decreto Rilancio, all’articolo 128, ha introdotto un meccanismo di salvaguardia in relazione al bonus Irpef erogato ai lavoratori beneficiari della cassa integrazione Covid.
Questi, anche se incapienti per effetto del minor reddito prodotto a causa dell’emergenza sanitaria, conservano il diritto a beneficiare sia del bonus Renzi di 80 euro che del nuovo bonus fino a 100 euro introdotto a partire dal 1° luglio 2020.
Il meccanismo di salvaguardia è però relativo esclusivamente al bonus Irpef erogato in busta paga, in caso di incapienza. Non cambiano invece le regole ordinarie previste per il calcolo delle imposte dovute in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021.