Dal 1° Gennaio 2010 il processo di accertamento sanitario delle minorazioni civili (invalidità, cecità e sordità), nonché handicap (L. 104/1992) e disabilità (L. 68/1999), è affidato all’INPS in via telematica. Questa nuova modalità prevede che il medico certificatore (es. medico di famiglia, abilitato dall’INPS) digitalizzi il certificato su una procedura predisposta dall’Istituto stesso, lo inoltri, lo stampi e ne consegni copia all’interessato, insieme al codice univoco che permetterà la tracciabilità del certificato elettronico. Il certificato deve essere abbinato alla domanda entro il tempo massimo di trenta giorni dal suo rilascio; superato tale termine, il numero impresso sulla ricevuta non sarà più utilizzabile per l’inoltro della domanda.
Ma procediamo con ordine.
INVALIDITA’ CIVILE:
quando tutelare la dignità umana diventa un dovere dello Stato
Nelle moderne democrazie si è affermato da tempo il principio della protezione dei cittadini affetti da minorazioni fisiche o psichiche. Un obiettivo solennemente affermato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e accolto dall'articolo 38 della Costituzione italiana, che garantisce il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale «a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere».
In particolare, l'assistenza sociale dei minorati civili si esprime con protezioni economiche (pensioni, assegni e indennità) e non economiche (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex legge 104/1992 o collocamento obbligatorio al lavoro).
Per accedere alle protezioni è necessario che lo status di invalido sia ufficialmente riconosciuto dalle competenti amministrazioni dello Stato.
Mutilati e invalidi civili
Cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo o, se minori, con persistenti difficoltà nel fare i compiti e nelle funzioni proprie della loro età.
Il grado minimo per la qualifica di invalido civile è di un terzo (33%) della riduzione permanente di capacità lavorativa.
Ciechi civili
Soggetti affetti da cecità totale o con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, indipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.
Sordi
Minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (fino a 12 anni) tale da impedire il normale apprendimento del linguaggio (causato da ipoacusia di almeno 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1.000, 2.000 Hz nell'orecchio migliore) e solo per sordità non esclusivamente psichica o causata da guerra, lavoro o servizio. Il requisito per la concessione della pensione prevede una soglia uditiva di ipoacusia di almeno 75 decibel. Se la perdita uditiva risulta inferiore o non sia dimostrabile il periodo di avvento dell'ipoacusia, la valutazione sanitaria segue i criteri dell'invalidità civile.
Affetti da talassemia e drepanocitosi
Soggetti di almeno 35 anni, con un minimo di dieci anni di anzianità contributiva e a prescindere dal reddito, che hanno diritto ad un'indennità mensile assistenziale dello stesso importo previsto per le pensioni minime del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
LEGGE 104: verso l’assistenza ai soggetti portatori di handicap
La legge 104 del 1992 tutela i diritti delle persone con handicap, ovvero di chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o emarginazione.
Affinché un soggetto possa essere considerato “portatore di handicap“, occorre la combinazione di 3 fattori, che devono essere tutti presenti:
- Minorazione fisica (ad es., un danno cerebrale o agli arti inferiori), psichica (ad es., un ritardo mentale o alcune patologie psichiatriche come l’autismo) o sensoriale (ad es., un grave deficit di vista o udito);
- Difficoltà di apprendimento o relazione causata dalla minorazione di cui sopra;
- Evidente situazione di svantaggio sociale o emarginazione determinata dalla minorazione e dalle sue conseguenze.
Inoltre, l’handicap può essere riconosciuto come grave (nel caso in cui la minorazione ha ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione) o non grave.
PRESTAZIONI ECONOMICHE A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’:
dall’assegno di invalidità all’accompagnamento
L’INPS prevede varie misure a sostegno di queste categorie deboli.
L’assegno di invalidità civile è un’indennità economica riconosciuta a mutilati e invalidi civili di età compresa tra i 18 anni e i 67 anni, con una invalidità compresa tra il 74% e il 99%.
Si tratta di un sostegno a carattere assistenziale, cioè indipendente da un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario, ma per ottenerlo è necessario comunque il rispetto di determinati requisiti di reddito.
Ne possono usufruire i cittadini italiani e comunitari, residenti in Italia, nonché i cittadini extracomunitari, purché legalmente soggiornanti sul territorio nazionale.
La prestazione è concessa per 13 mensilità, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda, non è reversibile ed è pari a 286,81 euro al mese.
Per poter fare domanda di assegno di invalidità bisogna avere un reddito non superiore a 4.926,35 euro.
Nel calcolo sono considerati i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef. Non rientrano quindi nella valutazione l’importo stesso dell’assegno mensile, le rendite INAIL, le pensioni di guerra.
Chi è nato all’estero deve inoltre dichiarare, con apposita documentazione proveniente dallo Stato estero di provenienza, la presenza o meno di redditi nel Paese d’origine.
La valutazione del reddito deve essere effettuata solo nei confronti del beneficiario della prestazione economica e nel suo computo è esclusa la casa di abitazione principale.
La pensione di invalidità civile è una prestazione economica per i mutilati e gli invalidi civili con un’età compresa tra i 18 anni e i 67 anni, a cui è riconosciuta un’invalidità pari al 100%.
Mantiene le stesse regole di erogabilità dell’assegno di invalidità, compreso l’importo, con la sola differenza che per la pensione di invalidità il reddito annuale deve essere nel limite dei 16.982,49€ lordi.
Questa misura è incompatibile con altre prestazioni assistenziali mentre è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa, sempre nel rispetto del limite di reddito previsto per legge.
In entrambi i casi spetta fino al compimento dei 67 anni, requisito da adeguare alle speranze di vita. Raggiunto il limite di età, la prestazione si trasforma automaticamente in assegno sociale.
L’indennità di accompagnamento, infine, è una prestazione di assistenza non reversibile, a cui hanno diritto gli invalidi civili con disabilità grave, residenti in Italia che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o nell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e quindi necessitano di assistenza continua.
Per coloro i quali invece hanno compiuto i 67 anni di età, l’accompagnamento risulta essere l’unica indennità economica per loro percepibile.
Ne hanno diritto tutti i cittadini italiani o comunitari residenti in Italia, nonché i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno e soggiornanti di lungo periodo, a condizione che siano residenti sul territorio italiano.
L’assegno è pari ad un importo di 522,10 euro e spetta per 12 mensilità senza limite di reddito: al pari delle altre prestazioni assistenziali è esente da Irpef e quindi non va dichiarata nella denuncia dei redditi.
Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in istituti di degenza o per i fini riabilitativi, o presso ospedali.
COME PRESENTARE DOMANDA
La domanda, da compilare a cura del cittadino o degli Enti di Patronato, deve contenere:
- codice fiscale,
- dati anagrafici;
- numero di cellulare e indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni;
- dati sullo stato civile e di cittadinanza;
- dati sulla residenza;
- primo riconoscimento/aggravamento;
- tipologia della domanda: invalidità, cecità, sordità, handicap, disabilità (un’unica domanda può contenere più richieste);
- dati anagrafici eventuale tutore;
- indicazione di domicilio provvisorio;
- dati su eventuali ricoveri e/o possedimenti di ulteriori sostegni erogati dall’INPS;
- documento di riconoscimento;
- requisiti socio-economici e modalità di pagamento (firma su assunzione di responsabilità).
Al fine di consentire la definizione delle date di visita contestualmente alla presentazione della domanda, l’Inps mette a disposizione delle ASL un sistema di gestione di un’agenda appuntamenti per la calendarizzazione delle visite e di invito a visita.
Il cittadino può, in caso di impedimento, modificare la data di visita proposta dal sistema una sola volta ed entro limiti di tempo predefiniti. Se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.
ACCERTAMENTO SANITARIO
L’istante viene visitato dalla Commissione Medica ASL integrata dal medico INPS.
Egli può, qualora ne sussistano le condizioni, attraverso il proprio medico abilitato, richiedere visita domiciliare. Infatti il medico, in questo caso, compila ed invia (sempre per via telematica) il certificato medico di richiesta visita domiciliare almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.
Il Presidente della Commissione si pronuncia in merito alla certificazione e la dispone o meno.
VERIFICHE ORDINARIE
L’Istituto effettuerà delle verifiche ordinarie nella misura tra il 2 ed il 5% sui verbali definiti annualmente dalla Commissione medica ASL, indipendentemente dal loro esito, attraverso un controllo da parte di Centri Medico Legali dislocati in regioni diverse da quelle in cui è avvenuto l'accertamento, al fine di realizzare obiettivi di omogeneizzazione valutativa con modalità di interazione territoriale.
RICORSI
Avverso il mancato riconoscimento sanitario è ammesso il solo ricorso in giudizio entro 180 giorni - a pena di decadenza - dalla notifica del verbale sanitario. Le recenti innovazioni non prevedono l'introduzione del ricorso amministrativo né di altre forme di contenimento del contenzioso.
La recente normativa introduce la qualificazione dell’Inps come unico legittimato passivo.
L'Inps diventa unica “controparte” nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali. Nel caso in cui il Giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell’Inps. Il consulente nominato ha l'obbligo, a pena di nullità, di inviare apposita comunicazione sull'inizio delle operazioni peritali al direttore della sede provinciale dell’Inps competente (comma 5).